A seguito del decreto legge 146 del 2021 che ha istituito l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro per le collaborazioni autonome occasionali, è stata pubblicata la nota congiunta n. 29 dell’11 gennaio 2022 nella quale l’ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno provato a definire gli ambiti di applicazione di questo nuovo adempimento e le modalità di gestione del primo periodo di attuazione.
Nonostante questo chiarimento rimanevano aperti numerosi dubbi circa la platea dei soggetti colpiti da questo nuovo provvedimento. Ed è con la nota congiunta n. 109 del 27 Gennaio 2022 che finalmente è stato chiaramente definito il perimetro soggettivo.
La FAQ numero 1 della suddetta nota infatti ha precisato che gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale (cioè che operano con il solo codice fiscale) non sono obbligati ad alcuna comunicazione preventiva in quanto non sono considerati “imprenditori”.
Più nello specifico, la nota chiarisce poi che gli enti del terzo settore che svolgono anche attività commerciale (in via esclusiva, prevalente o marginale) dovranno adempiere all’obbligo di comunicazione all’ispettorato solo con “riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.