Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le associazioni riconosciute sono obbligate a trasmettere in via telematica una comunicazione con riferimento ai dati delle erogazioni liberali ricevute dai donatori che hanno fornito i propri dati anagrafici. L’adempimento in oggetto, che fino al 2020 rimaneva completamente facoltativo, diviene ora obbligatorio nei seguenti casi:
- a partire dall’anno di imposta 2021 se dal bilancio di esercizio 2020 risultano ricavi, proventi, rendite o altre entrate superiori a 1.000.000 di euro;
- a partire dall’anno di imposta 2022 se dal bilancio di esercizio 2021 risultano ricavi, proventi, rendite o altre entrate superiori a 220.000 euro.
Ad esempio, nel caso in cui uno dei suddetti enti durante l’esercizio 2021 abbia approvato il bilancio 2020 con ricavi, proventi o entrate superiori a 1 milione di Euro, dovrà attivarsi per comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 i dati relativi alle erogazioni liberali ricevute nel 2021 da quei donatori che abbiano rilasciato i propri dati anagrafici.
I dati da indicare nelle comunicazioni sono quelli relativi alle erogazioni liberali ricevute tramite banca o ufficio postale.
Qualora siano state effettuate delle restituzioni sarà inoltre necessario indicare l’ammontare delle erogazioni liberali restituite, indicando il soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e l’anno in cui è stata ricevuta l’erogazione oggetto di restituzione.
Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dall’ente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure affidandosi ad un commercialista.
Per completezza si da evidenza che quanto sopra esposto potrà essere effettuato facoltativamente anche dai soggetti che non risultano essere obbligati a fronte dei componenti positivi non superiori alle soglie precedentemente indicate.