L’art. 1 del Decreto “Sostegni”, prevede un contributo a fondo perduto per tutti i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019 (non sono quindi previsti specifici codici ATECO). Il contributo è riconosciuto anche agli enti del terzo settore che svolgono attività commerciale.
Sono invece esclusi dal contributo:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
– gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari a:
– 60% per soggetti con ricavi relativi all’anno 2019 inferiori ad Euro 100.000;
– 50% per soggetti con ricavi relativi all’anno 2019 inferiori ad Euro 400.000;
– 40% per soggetti con ricavi relativi all’anno 2019 inferiori ad Euro 1.000.000;
– 30% per soggetti con ricavi relativi all’anno 2019 inferiori ad Euro 5.000.000;
– 20% per soggetti con ricavi relativi all’anno 2019 inferiori ad Euro 10.000.000;
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad Euro 150.000 mentre è comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari, un contributo minimo pari ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si precisa che per i contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1 gennaio 2019 il contributo è riconosciuto indipendentemente dal requisito del calo di fatturato.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta sul c/c, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Lo studio si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni e alla gestione della pratica per l’ottenimento del contributo, che dovrà essere presentata entro il 28 maggio 2021.