Trasparenza: pubblicazione contributi ricevuti da enti pubblici

La Legge 124 del 4 agosto 2017 (da comma 125 a 129), poi modificata dal “Decreto Crescita” ed integrata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 11 gennaio 2019, ha previsto e disciplinato l’obbligo di pubblicazione (secondo diverse modalità in base alla tipologia di soggetto) dei contributi ricevuti da enti pubblici. La scadenza di tale adempimento era inizialmente prevista per il 28 febbraio, salvo poi essere stata modificata e fissata entro il 30 giugno di ogni anno. Entro questo termine, infatti, devono essere pubblicati sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (art.1, c.2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e dai soggetti (art.2-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33).

In ordine generale la pubblicazione dei suddetti contributi deve avvenire sul sito dell’ente. A questa regola generale sono previste due diverse deroghe. La prima riguarda i soggetti che redigono il bilancio in formato ordinario o abbreviato (S.p.a., s.r.l. quindi anche cooperative o imprese sociali costituite in forma societaria) per i quali è prevista la possibilità di pubblicare le informazioni richieste in nota integrativa, in via alternativa alla pubblicazione sul sito.

La seconda deroga alla norma generale riguarda i casi in cui gli enti obbligati alla pubblicazione sul sito non siano dotati di un proprio sito. In questi casi, infatti, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione sui siti delle relative associazioni di categoria o reti associativi ai quali l’ente obbligato a adempiere all’obbligo di pubblicazione aderisce.

Da rilevare che nella circolare del Ministero del Lavoro si fa espresso riferimento all’equivalenza della pagina Facebook con il sito, aprendo quindi alla possibilità di pubblicazione dei dati direttamente sulla pagina Facebook dell’ente.

Si ricorda che il criterio per la rilevazione dei contributi da pubblicare è quello di “cassa”: vanno quindi conteggiati gli importi effettivamente incassati durante l’anno solare precedente.

Nel caso in cui la somma dei diversi contributi sia di ammontare complessivo inferiore a 10.000€ non sussiste alcun obbligo di comunicazione.

Si evidenzia che il fatto che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano ricomprese nel computo totale la norma prevede che siano esclusi anche i contributi “di carattere generale”.

Per ogni singolo aiuto ricevuto si devono pubblicare le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • data di incasso;
  • causale;

Il soggetto competente al controllo del rispetto di tali obblighi informativi è la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio.

Nei casi di rilevata inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre al rinnovo dell’obbligo di pubblicazione. Qualora da tale contestazione passassero 90 giorni e il soggetto sanzionato non provvedesse alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si otterrebbe la pesante sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.